Detrazioni del 50 e 55 percento per le caldaie a condensazione

Per chi installa una nuova caldaia a condensazione anche a Roma sono previste le detrazioni fiscali del 50% percento e fino alla fine del 2012 coesisteranno con lo sconto fiscale del 55% (Decreto Crescita e Sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 147 del 26 giugno 2012). 

Anche le opere edili relative alle installazione come inserimento di tubi sotto il pavimento o nelle pareti possono usufruire delle agevolazioni. Ricordiamo che i bonifici relativi al 55% devono essere tenuti separati da quelli del 50%. La detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e articolo 11 Di 83/2012) non si rende applicabile per le opere murarie accessorie, resesi necessarie per motivi urbanistici o condominiali non strettamente conseguenti all'esecuzione degli interventi energetici. 

La risoluzione 283/E/2oo8. richiamando la circolare 36/E/2007, chiarisce che sono detraibili ai fini del 55% "unicamente le spese strettamente connesse alla roaliz/azione dell'intervento che assicura il risparmio energetico» non essendoci contro, agevolabili tutte le spese che vengono complessivamente programmate in ragione dell'intervento. A parere dell'Amministrazione finanziaria, infatti, nell'ipotesi di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto radiante a pavimento, la detrazione non compete, ad esempio, per le spese relative al rifacimento di tutti i pavimenti e alla dismissione della pavimentazione originaria, nonché per lo smaltimento dei relativi materiali. In particolare, la concreta individuazione delle «spese connesse alla realizzazione dell'intervento» deve essere effettuata da un tecnico abilitato.